Articolo abrogato dalla legge 20 luglio 1982, n. 464.
Abrogato dal 25 luglio 1982
Articolo abrogato dalla legge 20 luglio 1982, n. 464.
Abrogato dal 25 luglio 1982
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1973 al 25 luglio 1982. 100 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al personale non dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, giochi di abilita' e concorsi pronostici, in orario eccedente il normale orario di lavoro, spettano i compensi per lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 70 ore mensili, elevabili a 90 ore per il personale di cui agli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e nel limite globale della spesa pari all'importo delle indennita' corrisposte, nell'anno precedente, per i servizi predetti dagli enti e dai privati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 20 LUGLIO 1982, N. 464
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art16 · fonte del testo
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