Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Negli articoli 6 e 7 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471; 5, 12 e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e 1 e 31 del R. decreto 1° maggio 1913, n. 514, le disposizioni riguardanti le concessioni di mutui o sussidi ai privati e agli Istituti pubblici di beneficenza, s'intendono estese ai Comuni in quanto fossero stati anch'essi danneggiati nelle loro proprieta' patrimoniali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-19;761~art17 · fonte del testo
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