Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. 249 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: Sono approvate le seguenti variazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300, del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906 o n. 647 del 30 dicembre 1906.

tolto: 1. All'art. 38 sostituire il seguente:

tolto: Art. 38. - L'ispettorato di sanita' militare si compone di:

tolto: un ispettore capo (tenente generale medico);

tolto: tre ispettori (maggiori generali medici);

tolto: un segretario (colonnello medico);

tolto: un chimico farmacista (ispettore);

tolto: un ufficio di segreteria.

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: 2. Alla tabella organica n. 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale, e' sostituita la seguente:

tolto: TABELLA N. 1

tolto: Degli ufficiali dello stato maggiore generale.

tolto: (Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

tolto: 5 generali d'esercito; 45 tenenti generali; 89 maggiori generali; 1 tenente generale medico; 3 maggiori generali medici. ----- 143 totali. -----

tolto: 3. Alla tabella organica n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare, e' sostituita la seguente:

tolto: TABELLA N. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare.

tolto: 19 colonnelli medici; 36 tenenti colonnelli medici; 115 maggiori medici; 273 capitani medici; 210 tenenti e sottotenenti medici (l). ----- 659 totale. -----

tolto: (1) In parte possono essere sostituiti dagli ufficiali medici di complemento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1908-01-05;7~art1 · fonte del testo