Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 1922 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il limite d'impegno nell'esercizio 1921-922, per le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani di cui all'art. 15 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e' fissato in lire 400,000 e quello per le concessioni di opere idrauliche di cui all'art. 53 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dall'art. 22 della predetta legge 13 luglio 1911, n. 774, nel medesimo esercizio 1921-922, e' fissato in lire 500.000 per ciascuna categoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-07-02;951~art2 · fonte del testo
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