Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1883
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai sottufficiali provvisti di riassoldamento con premio o di rafferme con premio sara' fatta sempre facolta' di optare per il trattamento dato dalla presente legge; in tal caso dovranno rinunziare definitivamente ai diritti derivanti dai riassoldamenti e dalle rafferme con premio compiute od in corso, e sara' loro corrisposto il soprassoldo di rafferma stabilito dalla presente legge, in relazione all'anno di servizio in cui si troveranno all'atto dell'opzione; acquisteranno inoltre tutti i diritti stabiliti dalla presente legge per ottenere impiego civile, per la giubilazione e per le varie indennita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1883-07-08;1470~art36 · fonte del testo
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