Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1880
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1880 al 16 dicembre 2009. 67 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Una quinta parte del prezzo della proprieta' venduta sara' pagata entro giorni trenta dalla data della pubblicazione della legge che approva la vendita, e il residuo prezzo verra' corrisposto in altre quattro rate annuali con gli interessi scalari sulle residue somme dovute.
tolto: Il pagamento delle singole rate e dell'interesse maturato si fara' nel giorno in cui scade la rata, computando l'annualita' dal giorno della pubblicazione della legge.aggiunto: Convenzione-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1880-05-02;5425~art6 · fonte del testo
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