[1]((I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare. L'acquirente ha facolta' di anticiparli in tutto od in parte.

[2]Per i beni di provenienza dell'Asse ecclesiastico e' ammesso il pagamento mediante obbligazioni ecclesiastiche giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

[3]L'Amministrazione demaniale, a proprio giudizio insindacabile, puo' disporre che il prezzo di vendita sia integralmente pagato in unica soluzione entro il termine di giorni dieci da quello in cui sara' stata notificata all'aggiudicatario l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione.

[4]La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche negli esperimenti d'asta successivi al primo andato deserto o conseguenti a quello nel cui avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro, ancorche' per il primo incanto siasi prestabilito il pagamento rateale del prezzo.

[5]Le norme di cui ai precedenti comma terzo e quarto possono essere applicate anche nei riguardi di esperimenti di asta che all'entrata in vigore della presente legge siano in corso di espletamento)).

Testo vigente dal 12 luglio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1909 al 12 luglio 1941. 1 parola tolta, 118 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Peiaggiunto: Per i beni di provenienza dell'Asse ecclesiasticotolto: , e' ammesso il pagamento mediante obbligazioni ecclesiastiche giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848aggiunto: .

aggiunto: L'Amministrazione demaniale, a proprio giudizio insindacabile, puo' disporre che il prezzo di vendita sia integralmente pagato in unica soluzione entro il termine di giorni dieci da quello in cui sara' stata notificata all'aggiudicatario l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione.

aggiunto: La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche negli esperimenti d'asta successivi al primo andato deserto o conseguenti a quello nel cui avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro, ancorche' per il primo incanto siasi prestabilito il pagamento rateale del prezzo.

aggiunto: Le norme di cui ai precedenti comma terzo e quarto possono essere applicate anche nei riguardi di esperimenti di asta che all'entrata in vigore della presente legge siano in corso di espletamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-12-24;783~art8 · fonte del testo