Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009. 217 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'Esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovraimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite, purche' faccia constare:
tolto: O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella Provincia;
tolto: O che la esecuzione e' tornata inutile o insufficiente.
tolto: Nel primo caso il Governo, esonerando l'Esattore, conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno abbia beni mobili o immobili.
tolto: Nel secondo caso l'Esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili.
tolto: Pero' l'Esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti, non perdera' il suo diritto a rimborso se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a quindici giorni dopo la loro raccolta.
tolto: Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potra' aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.
tolto: Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della Provincia, li designera' all'Esattore, e questi potra' ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambiera' in definitivo subito che l'Esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art87 · fonte del testo
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