Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune dell'Esattoria supera il credito dell'Esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sara' restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecarii iscritti, o creditori chirografarii opponenti; qualora alcuno di questi esista, essa verra' depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art55 · fonte del testo
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