Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, e' assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'Esattore.
tolto: Il contribuente pero' non dovra' sottostare alla multa ove l'Esattore o di Collettori non abbiano ottemperato a quanto loro e' prescritto nell'articolo 26.
tolto: Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di Debito pubblico scadute, designate dal Ministro delle Finanze, e quelle anche non scadute che fossero designate per Legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art27 · fonte del testo
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