Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Se la cauzione offerta non e' giudicata sufficiente, o se nel corso dell'Esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'Esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine puo' essere per giusti motivi prorogato dal Prefetto, sentito l'Intendente di finanza.

tolto: Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'Esattoria a carico dell'Esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni. Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione, per essere diminuita di valore, e' in facolta' del Prefetto, sentito l'Intendente di finanza, di dichiarare decaduto l'Esattore o di nominare un sorvegliante a spese dell'Esattore medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art18 · fonte del testo