Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi coi pubblici avvisi, cogli stessi modi e colle stesse formalita' stabilite negli articoli precedenti.
tolto: Il Prefetto, dietro richiesta del Comune o del Consorzio, dove le circostanze lo richiedano, puo' abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo, quanto nell'articolo 6.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art11 · fonte del testo
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