Articolo abrogato dalla l. 11 luglio 1889, n. 6212.
Abrogato dal 1 settembre 1889
Articolo abrogato dalla l. 11 luglio 1889, n. 6212.
Abrogato dal 1 settembre 1889
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1886
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1886 al 1 settembre 1889. 76 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei casi di esportazione, la misura della restituzione della tassa pagata all'interno sugli spiriti tanto naturali, quanto sotto forma di mosti, e' elevata al 90 per cento.
tolto: Pei vini conciati all'infuori della diretta sorveglianza dell'Amministrazione, pel vermouth e per i liquori, esportati in botti o bottiglie, la restituzione sara' fatta per intero. La quantita' di spirito da servire di base a tale restituzione sara' pero' aumentata del 10 per cento per compensare i disperdimenti nella fabbricazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 1889, N. 6212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1886-04-02;3754~art12 · fonte del testo
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