Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1889 al 22 dicembre 2008. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli opifici di nuova costruzione verranno assoggettati alla imposta soltanto dopo tre anni dacche' sieno resi servibili alla industria cui sono destinati.
tolto: Pero' continuera' ad essere applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, alle costruzioni galleggianti, indicate nell'art. 5 della legge stessa, nonche' alle costruzioni destinate bensi' ad usi industriali, ma che non abbisognino di meccanismi o motori fissi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6214~art8 · fonte del testo
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