Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La concessione ha una durata non minore di cinquanta anni ne' maggiore di settanta.

tolto: Trascorsi trenta anni dal giorno in cui e' cominciata la riscossione, anche parziale di proventi e tasse, e trascorso il minor termine stabilito nell'atto di concessione, e' in facolta' dello Stato di farne in qualsiasi epoca il riscatto alle condizioni dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, avendosi riguardo ai prodotti ottenuti dalle opere e mezzi concessi, e colle norme stabilite negli articoli 8 e 9 della legge 12 luglio 1908 sia per quanto concerne la diffida, l'efficacia sua e la determinazione arbitrale della indennita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art25 · fonte del testo