Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008. 240 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Con le norme da stabilirsi nel regolamento i contributi e le tasse, di cui agli articoli 16 e 17, ed i proventi che durante il periodo di cinquant'anni possono ritrarsi da nuove o maggiori portate di acqua utilizzabili per irrigazione, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da un'opera nuova di navigazione, vengono impiegati ad ammortizzare il capitale d'impianto ed a rimborsare le spese di esercizio e quelle di manutenzione e miglioramento delle opere, con proporzionale diminuzione delle quote di spesa a carico dello Stato e degli altri enti a norma degli articoli 5, 8 e 13.
tolto: Quando pero' gli aumenti di portata o di energia si verificano in un canale patrimoniale, un decimo dei proventi stessi e' attribuito all'ente cui appartiene il canale.
tolto: Ammortizzato il capitale d'impianto:
tolto: a) i contributi di cui all'art. 16 cessano, ma possono essere reimposti per l'esecuzione d'opere addizionali o di miglioramento;
tolto: b) le tasse di cui all'art. 17 vengono corrispondentemente diminuite, restando solo a corrispettivo del servizio ed a rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento delle opere;
tolto: c) la parte dei proventi per aumento di portata o di energia idraulica, attribuita all'ammortamento del capitale d'impianto, e' devoluta agli enti che concorsero nella spesa in ragione delle rispettive quote sino al termine dei 50 anni.
tolto: Trascorsi 50 anni, i proventi per aumento di portata o di energia nell'intero loro ammontare spettano in ogni caso allo Stato od all'ente cui appartiene il canale patrimoniale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art18 · fonte del testo
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