I cittadini di ambo le parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a sequestri od embargos, per ragioni di Stato, ne' per spedizioni militari, ne' per causa di uso pubblico di veruna sorte; ne' potranno essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali per eguali motivi.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art5 · fonte del testo