I cittadini di ambe le parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro od embargo, ne' essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie ed oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, ne' per ragioni di Stato, ne' per uso pubblico di veruna sorte.

Testo vigente dal 24 luglio 1886

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1886-07-16;3981~art4 · fonte del testo