[1]Ai Consorzi di cooperative di produzione e lavoro agli effetti degli articoli 1, 2 e 3, e' applicabile nei rapporti della tassa di bollo la esenzione prevista nell'art. 29, n. 9, della legge sul bollo (testo unico 4 luglio 1897, n. 414), purche' il capitale complessivo del Consorzio non superi L. 200,000 e ogni singola Societa' non vi contribuisca con un concorso maggiore di lire 30,000.

[2]Gli atti dei Consorzi di cui al precedente comma sono soggetti alla registrazione col diritto fisso di L. 1,20.

[3]Le esenzioni e riduzioni di tassa, concesse nel presente articolo, avranno effetto per un quinquennio dalla data di costituzione del Consorzio anche quando le cooperative, che compongono il Consorzio, abbiano singolarmente perduto il diritto alla esenzione concessa dalle leggi in vigore, per la decorrenza del quinquennio.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-25;422~art6 · fonte del testo