[1]Le Societa' cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in Consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato o degli enti morali.

[2]A questi Consorzi puo' essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione di tali opere, purche' l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Societa' costituenti il Consorzio secondo le norme vigenti e l'appalto di ogni opera non superi l'importo di due milioni.

[3]In ogni caso di gara o di trattativa privata, l'ammissione di Consorzi di cooperative all'appalto rimane subordinata al giudizio insindacabile dell'Amministrazione che decide sulle sufficienti garanzie d'idoneita', stabilita' o solvibilita' dei Consorzi stessi.

[4]Ai Consorzi sono estese, per la formazione della cauzione, le stesse norme vigenti per le Societa' cooperative di produzione e lavoro.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1909-06-25;422~art1 · fonte del testo