Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: A cominciare dall'anno 1879 sara' corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati dall'art. 3, e nella misura di 1/10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. E' avocata allo Stato l'addizionale di 3/4 di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.
tolto: Le spese per le Commissioni di prima istanza restano a carico dei comuni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1877-06-23;3903~art16 · fonte del testo
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