Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 319 parole tolte, 24 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Merci voluminose.

tolto: Si considerano voluminose:

tolto: a) Le merci non suscettibili di compressione, quando il loro peso e' minore di 150 chilogrammi al metro cubo;

tolto: b) Le merci suscettibili di compressione, quando il loro peso e' minore di 200 chilogrammi al metro cubo.

tolto: Queste merci sono tassate coll'aumento del 50 per cento sui prezzi delle rispettive tariffe a grande od a piccola velocita', salvo che siero indicati sulla richiesta di spedizione il volume e i dati di misurazione da cui fu desunto; nel qual caso, previo riscontro dei dati esposti, si applica invece il prezzo in base al peso ragguagliato respettivamente a 150 ed a 200 chilogrammi per metro cubo, qualora questo modo di tassazione riesca piu' conveniente allo speditore.

tolto: Per regola generale sono sempre sottoposte all'aumento dal 50 per cento le spedizioni, sia a grande sia a piccola velocita', di merci contrassegnate nella nomenclatura dalla lettera v, se il loro peso e' minore di 150 chilogrammi al metro cubo e di quelle contrassegnate nella nomenclatura dal doppio w, se il loro peso e' minore di 200 chilogrammi al metro cubo; pero' quando lo speditore avesse indicato sulla richiesta di spedizione i dati di misurazione, il prezzo si applica nel modo per esso piu' conveniente secondo il disposto del precedente Capoverso, oppure sul peso reale se questo sara' maggiore di 150 e respettivamente di 200 chilogrammi per metro cubo.

tolto: Il prezzo da applicarsi, a forma di questo articolo, alle merci voluminose che non occupano interamente un vagone, non puo' essere superiore a quello che secondo gli articoli 56 e 67 sarebbe dovuto, qualora le merci stesse avessero occupato l'intiero vagone.

tolto: Tutte le disposizioni che precedono non sono applicabili ai recipienti vuoti spediti a piccola velocita', da tassarsi a senso dell'art. 68, ne' ai cestoni vuoti da bozzoli anche se spediti a grande velocita'.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: L'amministrazione potra' contrassegnare nella nomenclatura altre merci, ove cio' risultasse necessario per la retta applicazione delle tariffe.aggiunto: Allegato D-art. 97 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art97 · fonte del testo