Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 137 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Bestiame non ritirato.

tolto: Il bestiame che non viene scaricato e ritirato entro quattr'ore dall'arrivo a destinazione puo' esser ricoverato per cura dell'Amministrazione, a spese, rischio e pericolo del proprietario; e qualora il valore presunto del bestiame non bastasse a coprire le tasse e spese fatte, sara' dall' Amministrazione venduto per conto del proprietario.

tolto: Le spedizioni di bestiame che, giunte a destinazione nella sera non potessero essere ritirate, ne' ricoverate, in seguito a disposizioni daziarie o sanitarie ovvero per altri motivi, e che dovessero percio' rimanere nei vagoni fino al giorno seguente, vanno soggette ad un diritto di sosta nella misura fissata (117).

tolto: Le spese di scarico e di accompagnamento al luogo di ricovero sono stabilite:

tolto: in L. 0,50 per ogni Capo di 1ª classe » 0,30 » 2ª » » 0,20 » 3ª » » 0,10 » 4ª » » 0,05 » 5ª »aggiunto: Allegato D-art. 89 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art89 · fonte del testo