Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 172 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Bardature, attrezzi, foraggi e bagagli.

tolto: Per ogni cavallo spedito, tanto in vagone-scuderia, quanto in vagone a bestiame, lo speditore ha diritto al trasporto gratuito delle bardature, degli attrezzi e dei foraggi necessari durante il viaggio, purche' il peso complessivo di tali oggetti non sia, per ogni cavallo, superiore a quaranta chilogrammi, dei quali non piu' di dieci di foraggio, e purche' possano essere caricati nello stesso vagone senza impedirne l'utilizzazione normale, quanto al numero dei capi. Il foraggio deve essere riposto in sacchi o reticelle. Ove il peso degli oggetti sia superiore, si esige, per la eccedenza, il prezzo di trasporto in base alla tariffe dalle messaggerie e merci.

tolto: Ogni custode ha inoltre diritto a trasportare seco gratuitamente il proprio bagaglio nei limiti di peso e di dimensioni stabiliti dall'articolo 44.

tolto: Rilevandosi che gli oggetti da trasportarsi gratuitamente non siano d'uso dei cavalli di cui si effettua il trasporto o che il bagaglio non sia di esclusivo uso personale del custode, si esigera' per tali oggetti il doppio prezzo di tariffa.aggiunto: Allegato D-art. 87 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art87 · fonte del testo