Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 174 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Termini per la resa del bestiame a destinazione.

tolto: I termini di resa del bestiame a destinazione, eccezione fatta pei cavalli in vagone scuderia (81), sono stabiliti in ore 24 per ogni percorso indi visibile di 225 chilometri, coll'aggiunta di ore 8 per le operazioni di servizio e di ore 6 per ogni passaggio o transito su linee di altra Amministrazione, non che per ogni traversata di montagna con pendenze superiori al 20 per mille.

tolto: Agli effetti del computo dei termini di resa, questi decorrono dal primo convoglio (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a grande velocita') che avra' luogo dopo la consegna del vagone carico fatta a tenore dell'articolo 85.

tolto: I termini di resa possono, dietro domanda scritta sulla richiesta di spedizione, essere accelerati nella misura stabilita dai paragrafi (a) degli articoli 57 e 58, pagando la sopratassa del 6 per cento sui prezzi delle rispettive tariffe.

tolto: I termini di resa sono sospesi durante il tempo in cui il bestiame rimane fermo per cause indipendenti dal fatto dell'Amministrazione.aggiunto: Allegato D-art. 84 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art84 · fonte del testo