Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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7 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 170 parole tolte, 24 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Classificazione del bestiame.
tolto: Il bestiame si suddivide nelle seguenti classi:
tolto: Bestiame cavallino.
tolto: 1ª Classe- Cavalli, puledri grossi, muli. 2ª » - Asini, muletti, puledri piccoli.
tolto: Bestiame bovino, suino ed ovino.
tolto: 1ª Classe - Buoi, tori, vacche grosse; 2ª » Vacche piccole, vitelli grossi o vitelloni, » Porci grossi; 3ª » Vitelli mezzari, » Porci mezzani; 4ª » Vitellini da latte » Porci piccoli; 5ª » Montoni, capre, pecore, capretti, agnelli, » Porcellini da latte.
tolto: Agli effetti dell'applicazione della tariffa, il bestiame bovino si considera:
tolto: di 1ª classe, se il peso di ciascun Capo supera i 400 chilogrammi di 2ª » » » e' da 201 a 400 » di 3ª » » » e' da 101 a 200 » di 4ª » » » e' fino a 100 »
tolto: il bestiame suino si considera:
tolto: di 2ª classe, se il peso di ciascun Capo supera i 200 chilogrammi di 3ª » » » e' da 101 a 200 » di 4ª » » » e' da 21 a 100 » di 5ª » » » e' fino a 20 »
tolto: I muletti ed i puledri piccoli si considerano di 2ª classe, quando misurati dal suolo alla sommita' delle spalle sono di altezza inferiore a metri 140.aggiunto: Allegato D-art. 79 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art79 · fonte del testo
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