Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 175 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Norme speciali pel trasporto di locomotive, tender ed altri veicoli circolanti sulle proprie ruote.

tolto: Lo speditore di materiale ruotabile (locomotive, tender, carrozze, vagoni) deve consegnarlo sulle ruotaie e ritirarlo immediatamente all'arrivo a destinazione.

tolto: Non si trasporta materiale ruotabile con un numero di assi minori di quello voluto dalla sua costruzione.

tolto: Le locomotive devono essere a cura dello speditore, scortate da un conduttore, il quale ha l'obbligo di provvedere all'ingrassamento delle ruote e di verificare di quando in quando lo stato degli assi e delle altre parti meccaniche.

tolto: Le locomotive ed i veicoli sono ammessi al trasporto in quanto siano in condizione di poter circolare coi convogli; non si ammettono al trasporto a grande velocita' quelle locomotive e quei veicoli che per la loro struttura possono circolare soltanto a piccola velocita'.

tolto: Il trasporto di locomotive e tender pesanti piu' di dodici tonnellate per asse non puo' avere luogo che in seguito a preventivi accordi coll'Amministrazione.

tolto: Tanto nell'andata che nel ritorno il conduttore fruisce della riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto di terza classe.aggiunto: Allegato D-art. 73 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art73 · fonte del testo