Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 382 parole tolte, 24 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Carico e scarico.

tolto: Le operazioni di carico e scarico delle merci, a qualunque classe appartengano, sono di regola eseguite a cura dell'Amministrazione.

tolto: Il carico consiste nel prendere le merci dal luogo dove il mittente deve averle depositate in seguito alle indicazioni del Capo-stazione e nel riporle entro i vagoni; lo scarico consiste nel levare le merci dai vagoni e nel portarle nei locali o nei luoghi dove se ne effettua la consegna ai destinatari.

tolto: Qualora l'Amministrazione, per agevolare il carico o lo scarico creda di prescrivere che i carri o birocci privati coi quali si trasportano o si esportano le merci dalla stazione sieno condotti fino al punto di contatto dei vagoni, le dette operazioni hanno luogo dai carri e birocci ai vagoni o viceversa. Le operazioni relative alla stivatura ed alla miglior disposizione delle merci sui carri o sui birocci privaci incombono sempre al destinatario.

tolto: E' riservato all'Amministrazione il determinare in quanto e dove il carico e lo scarico potranno o dovranno effettuarsi a cura e spese dei mittenti e destinatari; in tali casi il diritto fisso stabilito dalla tariffa si considerera' ridotto di centesimi cinquanta per tonnellata e per ogni operazione di carico o di scarico.

tolto: L' obbligo dell'Amministrazione e' soddisfatto allorche' i vagoni sono collocati in luogo in cui si possa accedere ed il carico o lo scarico si possa compiere.

tolto: Il carico o lo scarico delle merci a cura e spese dei mittenti e destinatari sono regolati dalle seguenti norme:

tolto: a) in partenza, i vagoni devono essere completamente caricati nelle 24 ore dalla loro consegna;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: b) in arrivo, i vagoni devono essere completamente scaricati nel termine fissato pel ritiro delle merci (117);

tolto: c) quando il mittente o il destinatario non provveda in tempo utile al completo carico o scarico delle merci, l'Amministrazione ha diritto di liberare i vagoni col mezzo dei propri agent, mettendo a carico delle merci la relativa spesa in ragione di lire 0,50 per ogni tonnellata e per ciascuna operazione, aggiungendo inoltre i diritti di deposito (117);

tolto: d) tanto il mittente quanto il destinatario debbono sottoporsi a tutte quelle norme e cautele che saranno stabilite dal Capo-stazione nell'interesse del servizio e della conservazione del materiale.

tolto: L'effettuazione del carico o scarico a cura dei mittenti e destinatari deve risultare dalla lettera di porto.aggiunto: Allegato D-art. 69 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art69 · fonte del testo