Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 160 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Modo di spedizione.
tolto: Ai trasporti a grande velocita' si da' corso nel seguente modo:
tolto: a) per quelli di un peso fino a 50 chilogrammi per ogni spedizione, con i convogli omnibus, misti o locali, a tal uopo designati dagli orari ufficiali, purche' la regolare consegna in stazione sia compiuta almeno due ore prima di quella fissata per la partenza dei convogli stessi; o col convoglio successivo, designato come sopra, quando la consegna venga fatta piu' tardi.
tolto: A questa regola, e salvo i casi di grande affluenza, si fa eccezione per le spedizioni di peso non eccedente i dieci chilogrammi, per le quali il termine della consegna e' ridotto ad un'ora.
tolto: b) per quelli di un peso eccedente i 50 chilogrammi per ogni spedizione, entro le 18 ore dalla regolare loro consegna in stazione sotto l'osservanza dei termini di resa stabiliti dall'articolo seguente paragrafo b).
tolto: Ai convogli indicati negli orari ufficiali possono esserne sostituii ed aggiunti altri da notificarsi al pubblico.aggiunto: Allegato D-art. 57 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art57 · fonte del testo
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