Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 160 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Modo di spedizione.

tolto: Ai trasporti a grande velocita' si da' corso nel seguente modo:

tolto: a) per quelli di un peso fino a 50 chilogrammi per ogni spedizione, con i convogli omnibus, misti o locali, a tal uopo designati dagli orari ufficiali, purche' la regolare consegna in stazione sia compiuta almeno due ore prima di quella fissata per la partenza dei convogli stessi; o col convoglio successivo, designato come sopra, quando la consegna venga fatta piu' tardi.

tolto: A questa regola, e salvo i casi di grande affluenza, si fa eccezione per le spedizioni di peso non eccedente i dieci chilogrammi, per le quali il termine della consegna e' ridotto ad un'ora.

tolto: b) per quelli di un peso eccedente i 50 chilogrammi per ogni spedizione, entro le 18 ore dalla regolare loro consegna in stazione sotto l'osservanza dei termini di resa stabiliti dall'articolo seguente paragrafo b).

tolto: Ai convogli indicati negli orari ufficiali possono esserne sostituii ed aggiunti altri da notificarsi al pubblico.aggiunto: Allegato D-art. 57 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art57 · fonte del testo