Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Riconsegna dei bagagli.

tolto: I bagagli sono riconsegnati nella stazione di arrivo al portatore dello scontrino rilasciato dalla stazione di partenza e contro restituzione del medesimo. Il ritiro dei bagagli puo' avere luogo immediatamente ovvero entro le ventiquattro ore dall'arrivo, trascorse le quali si applica il disposto dell'articolo 51.

tolto: Quando non vi si oppongano disposizioni doganali, di polizia o di sanita', ed il tempo e le circostanze lo permettano, i bagagli possono essere ritirati anche in altra stazione che preceda quella di destinazione, ma senza diritto a rimborso del prezzo pagato, a meno che il ritiro si effettui alla stazione di partenza, nel qual caso si applica il disposto dell'articolo 96.aggiunto: Allegato D-art. 49 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art49 · fonte del testo