Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 208 parole tolte, 24 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Cani.

tolto: La base della tariffa generale pel trasporto dei cani e' di lire 0,02 per cane e per chilometro, col prezzo minimo di lire 0,60 per ogni spedizione.

tolto: I cani si trasportano nei vagoni a bagagli e si ammettono nei compartimenti noleggiati per intero (19). In via eccezionale, e salva revoca in ogni tempo, i cani piccoli sono ammessi pure nelle carrozze, a condizione che il proprietario li tenga sulle ginocchia e i viaggiatori lo permettano.

tolto: In tempo di caccia puo' essere permesso ai cacciatori di tenere seco loro i cani nelle carrozze di terza classe, purche' non rechino disturbo ai viaggiatori.

tolto: In ogni caso e' dovuto all'Amministrazione il prezzo di trasporto nella misura di cui sopra.

tolto: I cani devono essere muniti di museruola, corda o catena; quando sono consegnati per la spedizione, il proprietario ha l'obbligo di introdurli nel vagone a bagagli e di ritirarveli all'arrivo.

tolto: Sono inoltre ammessi al trasporto, colle modalita' ed alle condizioni stabilite per i trasporti a grande velocita', i cani non accompagnati dal viaggiatore, purche' sieno riposti in gabbia o ceste reticolate e con pagamento in base ai prezzi fissati dal presente articolo.

tolto: In caso di ritardo al ritiro, i cani sono ricoverati a rischio, pericolo e spese del proprietario.aggiunto: Allegato D-art. 46 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art46 · fonte del testo