Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 69 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Indennizzo per avarie ai bagagli, merci ed oggetti.
tolto: Per le avarie ai bagagli, alle merci ed altri oggetti accertate secondo le norme dell'articolo 135, l'indennizzo consiste nel pagamento della somma corrispondente al deprezzamento constatato.
tolto: Trattandosi di bagagli, di merci e di oggetti assicurati pel valore, la indennita' per avaria sara' regolata proporzionatamente al valore dichiarato.
tolto: Il disposto del quarto alinea dell'articolo 140 e' pure applicabile al caso di avaria.aggiunto: Allegato D-art. 142 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art142 · fonte del testo
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