Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 324 parole tolte, 24 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Modificazioni al contratto di trasporto.

tolto: I cambiamenti di destinazione, di destinatario, di velocita' o di quant'altro riflette una spedizione consegnata pel trasporto sono regolati dalle seguenti norme:

tolto: a) il diritto di disporre delle cose consegnate pel trasporto appartiene al solo speditore, escluso chiunque altro benche' detentore della ricevuta di spedizione;

tolto: b) il mittente non puo' dare le disposizioni di che sopra, senza presentare la ricevuta rilasciatagli, quando trattasi:

tolto: 1° del ritorno della spedizione;

tolto: 2° del cambiamento di destinazione o di destinatario;

tolto: 3° della sospensione di consegna al destinatario per oltre dieci giorni dall'arrivo della spedizione.

tolto: In tutti questi casi si fara' annotazione sulla ricevuta della ordinata modificazione.

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: Pel ritiro della spedizione in partenza si applica il disposto dell'articolo 96.

tolto: c) in difetto della presentazione della ricevuta per asseritone smarrimento o distruzione, lo speditore non e' ammesso a dare le disposizioni specificate alla precedente lettera b) se non verso idonea cauzione per tutto il termine della prescrizione (146);

tolto: d) il cambio di velocita' puo' farsi soltanto nel caso in cui un trasporto a piccola si voglia far eseguire a grande velocita';

tolto: e) le domande di modificazioni al contratto devono esser fatte in iscritto dallo speditore alla stazione di partenza e sul modello stabilito: lo speditore assume la responsabilita' di tutte le conseguenze dei cambiamenti;

tolto: f) l'Amministrazione dara' corso ai cambiamenti e modificazioni in quanto la loro comunicazione si possa fare in tempo utile e ne sia conciliabile la esecuzione colla regolarita' del servizio ordinario;

tolto: g) gli ordini di che si tratta non hanno alcun valore se non sono dati per mezzo della stazione di partenza;

tolto: h) per ogni ordine il mittente deve pagare la tassa di lire 1, piu' l'eventuale maggior prezzo di trasporto e le altre spese che fossero la conseguenza dell'esecuzione dell'ordine;

tolto: i) il diritto del mittente, ancorche' detentore della ricevuta di spedizione, cessa per passare al destinatario, dal momento in cui questi svincolando la spedizione, abbia ritirato il bollettino di consegna (110).aggiunto: Allegato D-art. 109 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art109 · fonte del testo