Art. 42 (Allegato III)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Si da' atto che i concessionari hanno comprovato di aver depositato nelle Casse erariali centomila (100,000) lire di rendita consolidata italiana cinque per cento a titolo di cauzione provvisoria, la quale sara' restituita ai concessionari medesimi all'atto del primo versamento di cui all'articolo 12.
tolto: Questa cauzione sara' perduta dai concessionari stessi e devoluta in proprieta' dello Stato se, promulgata la legge che approva il presente Contratto, essi non avranno adempiuto integralmente agli obblighi assunti.aggiunto: Allegato III-art. 42 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-iii-art42 · fonte del testo
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