Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 293 parole tolte, 24 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Col quindici (15) per cento del prodotto lordo iniziale, di cui nell'articolo precedente, si paghera' all'esercente, a titolo di corrispettivo per l'impiego del materiale rotabile e di esercizio da lui acquistato a forma dell' articolo 11, per ciascun anno d'esercizio e per tutta la durata del Contratto, la somma di lire ottocentosessantottomila seicentocinquanta (868,650), ed eventualmente il maggior compenso di cui all'ultimo comma dell'articolo 11; si provvedera' inoltre ai versamenti delle somme dovute ai fondi di riserva di cui agli articoli 52, 53 e 54 del Capitolato, nella misura in essi rispettivamente stabilita, cioe':

tolto: lire duecentocinquanta (250) per ogni chilometro di strada, nel fondo di riserva per provvedere ai danni cagionati alle strade da forza maggiore;

tolto: lire centosettantacinque (175) per ogni chilometro di strada, nel fondo per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento;

tolto: una somma corrispondente all'uno e un quarto (1 1/4) per cento del prodotto lordo iniziale, nel fondo per la rinnovazione del materiale rotabile reso inservibile dall' uso.

tolto: L'eventuale avanzo sara' dal Governo ripartito tra i vari fondi e la Cassa per gli aumenti patrimoniali, a seconda dei relativi bisogni.

tolto: Il ventidue ( 22) per cento degli aumenti di prodotto lordo al di sopra del prodotto iniziale sara' versato nella misura:

tolto: dell'uno (1) per cento nel fondo di riserva per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento;

tolto: dell'uno (1) per cento nel fondo di riserva per la rinnovazione del materiale rotabile;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: del venti (20) per cento nella Cassa per gli aumenti patrimoniali, di cui all'articolo 55 del Capitolato.

tolto: La parte degli utili della Societa', rappresentata dal compenso, di cui nel primo paragrafo del presente articolo, sara' soggetta all'imposta di ricchezza mobile stabilita per i redditi della categoria A.

tolto: Ogni altra somma di utili sara' tassata come i redditi della categoria B.aggiunto: Allegato III-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-iii-art20 · fonte del testo