Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 310 parole tolte, 24 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Col dieci per cento del prodotto lordo iniziale, di cui nell'articolo precedente, si paghera' all'esercente, a titolo di corrispettivo per l'impiego del materiale rotabile e di esercizio da lui acquistato a forma dell'articolo 11, per ciascun anno d'esercizio e per tutta la durata del contratto, la somma di lire sette milioni ottocentoventimila (7,820,000), ed eventualmente, il maggior compenso di cui all'ultimo comma dell'articolo 11; si provvedera' inoltre ai versamenti delle somme dovute ai fondi di riserva di cui agli articoli 56, 57 e 58 del capitolato, nella misura in essi rispettivamente stabilita, cioe':

tolto: lire duecento (200) per ogni chilometro di strada, nel fondo di riserva per provvedere ai danni cagionati alle strade da forza maggiore:

tolto: lire centocinquanta (150) per ogni chilometro di strada a semplice binario armato d'acciaio e lire duecento cinquanta (250) per ogni chilometro a doppio binario, nel fondo per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento;

tolto: una somma corrispondente all'uno e un quarto per cento del prodotto lordo iniziale, nel fondo per la rinnovazione del materiale rotabile reso inservibile dall'uso.

tolto: L'eventuale avanzo sara' dal Governo ripartito tra i vari fondi e la Cassa per gli aumenti patrimoniali, a seconda dei relativi bisogni.

tolto: Il 16 per cento degli aumenti di prodotto lordo al di sopra del prodotto iniziale, sara' versato nella misura:

tolto: di un mezzo (1/2) per cento nel fondo di riserva per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento;

tolto: di un mezzo (1/2) per cento nel fondo di riserva per la rinnovazione del materiale rotabile:

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: del quindici (15) per cento nella cassa per gli aumenti patrimoniali, di cui all'art. 59 del capitolato.

tolto: La parte degli utili della Societa', rappresentata dal compenso, di cui nel primo paragrafo del presente articolo sara' soggetta all'imposta di ricchezza mobile stabilita per i redditi della categoria A.

tolto: Ogni altra somma di utili sara' tassata come i redditi della categoria B.aggiunto: Allegato I-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-i-art23 · fonte del testo