Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il pagamento della quota di contributo, fissata dal precedente articolo, dovra' essere effettuato dai Comuni per un quarto almeno all'atto della concessione.
tolto: Il pagamento della rimanente somma potra' effettuarsi in non piu' di cinque rate eguali negli anni immediatamente successivi alla concessione, senza corresponsione d'interessi e dovra' essere garantito, da parte dei Comuni, all'atto della concessione stessa, col rilascio di corrispondenti delegazioni sulla sovraimposta e, in deficienza di questa, sopra altro cespite dato in riscossione all'esattore comunale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-07-02;711~art9 · fonte del testo
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