Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le Casse di risparmio e i Monti di pieta' di 1ª categoria, salvo speciali autorizzazioni del Ministero dell'economia nazionale, da concedersi nei casi di pubblica utilita' e fino alla concorrenza di un decimo del proprio patrimonio e riserva, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari, in tutto od in parte, per risiedervi coi loro uffici o per adempire ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'art. 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.
tolto: Esse devono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabilimenti che acquistano nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredita' o donazione, salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza.
tolto: Il detto termine puo' essere prorogato dal Ministro per l'economia nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-07-15;5546~art15 · fonte del testo
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