Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le Casse di risparmio e i Monti di pieta' di 1ª categoria, salvo speciali autorizzazioni del Ministero dell'economia nazionale, da concedersi nei casi di pubblica utilita' e fino alla concorrenza di un decimo del proprio patrimonio e riserva, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari, in tutto od in parte, per risiedervi coi loro uffici o per adempire ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'art. 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

tolto: Esse devono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabilimenti che acquistano nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredita' o donazione, salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza.

tolto: Il detto termine puo' essere prorogato dal Ministro per l'economia nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-07-15;5546~art15 · fonte del testo