Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Non sono ammesse opposizioni al rimborso del libretto al portatore, tranne che nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere o la richiesta dell'autorita' giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo e' inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento e di richiesta del marito o del legale rappresentante del minore.

tolto: L'opposizione, per esser valida, deve esser fatta in iscritto all'Amministrazione della Cassa che ha emesso il libretto.

tolto: Finche' l'opposizione sussiste, nessun pagamento avra' luogo senza il consenso dell'opponente, e senza l'ordine dell'autorita' giudiziaria competente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-07-15;5546~art12 · fonte del testo