Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti nominativi, al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore, si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1887, N. 4715 (serie 3ª), ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa. Gli statuti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto, e possono anche stabilire norme speciali per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire 100.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-07-15;5546~art10 · fonte del testo
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