Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1908 al 16 dicembre 2010. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1903-904 sono stabiliti nelle seguenti somme:
tolto: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1903-904 (articolo 23)................. L. 651,362 46
tolto: Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 25).............. » 527,254 38
tolto: ---------------- Resti passivi al 30 giugno 1904........ L. 1,178,616 84 ----------------aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-12-03;676~art27 · fonte del testo
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