Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali vice-censori e gli istitutori che, pur non avendo vinto il concorso per titoli, di cui al precedente articolo, abbiano in esso conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che, all'atto della pubblicazione della presente legge, abbiano il grado di istitutore, purche', alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i requisiti richiesti dall'art. 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-12-12;1748~art10 · fonte del testo
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