Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. 195 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I Codici e le leggi italiane avranno nel territorio di Assab la loro applicazione agl'italiani del Regno, quanto ai rapporti di cittadinanza, di famiglia e di stato civile, alle successioni, e generalmente in tutto quello a cui non sia derogato dalle speciali norme legislative ed amministrative emanate per la colonia di Assab, come altresi' per regolare le loro relazioni giuridiche e contrattazioni con gli indigeni o con individui di straniere nazionalita', nonche' quelle tra stranieri, ovvero tra indigeni e stranieri.

tolto: Rispetto agl'individui della popolazione indigena, saranno rispettate le loro credenze e pratiche religiose. Saranno regolati con la legislazione consuetudinaria finora per essi vigente il loro statuto personale, i rapporti di famiglia, i matrimoni, le successioni e tutte le relazioni di diritto privato, in quanto pero' quella legislazione non si opponga alla morale universale ed all'ordine pubblico, ne' ad essa sia derogato da espresse disposizioni.

tolto: La giurisdizione sara' esercitata verso gl'indigeni in queste materie, e nei giudizi che avranno luogo tra essi senza partecipazione od interesse di altre persone italiane o straniere, da un magistrato dottore nella legge mussulmana (cadi'); questi pero' sara' nominato dal Regio commissario, ed amministrera' la giustizia in nome del Re d'Italia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-07-05;857~art3 · fonte del testo