Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1898 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I Monti di Pieta' non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto o in parte per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per altre gestioni da essi amministrate, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazione forzata.
tolto: Essi debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni i beni stabili dei quali acquistano la proprieta' nei casi di espropriazione forzata o per eredita' o donazione, salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-05-04;169~art3 · fonte del testo
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