Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 24 parole aggiunte.
tolto: Il condannato alla pena dell'ergastolo, il quale commette, dopo la condanna, un altro delitto, soggiace ad un aumento del termine stabilito dal capoverso dell'articolo 11 per l'ammissione al lavoro in comune, il quale si estende a tutta la vita, se anche il nuovo delitto importi la pena dell'ergastolo, e si estende da uno a dieci anni, se il nuovo delitto importi la pena della reclusione o della detenzione superiore ad un anno.aggiunto: Codice Penale-art. 79 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art79 · fonte del testo
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