Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 150 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Quando alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente e' tale che, senza escludere l'imputabilita', la scema grandemente, la pena stabilita per il reato commesso e' diminuita secondo le norme seguenti:

tolto: 1° in luogo dell'ergastolo, si applica la reclusione per tempo non minore di sei anni;

tolto: 2°. In luogo della interdizione perpetua dai pubblici uffici, si applica l'interdizione temporanea;

tolto: 3°. la pena temporanea restrittiva della liberta' personale si applica nella durata da tre a dieci anni, ove la pena che si applicherebbe per il reato commesso fosse superiore a dodici anni; nella durata da uno a cinque anni, ove fosse superiore a sei e non a dodici anni; e negli altri casi in una durata inferiore alla meta' della pena che sarebbe applicata;

tolto: 4°. la pena pecuniaria si applica con la diminuzione della meta'.

tolto: Il giudice puo' ordinare che la pena restrittiva della liberta' personale sia scontata in una casa di custodia.aggiunto: Codice Penale-art. 48 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art48 · fonte del testo