Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 50 parole tolte, 24 parole aggiunte.

tolto: Chiunque, nel fine di impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro una inondazione o sommersione, sottrae o rende inservibili i materiali, apparecchi o strumenti a cio' destinati, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.aggiunto: Codice Penale-art. 295 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art295 · fonte del testo