Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 130 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Chiunque, con violenza o minaccia, si oppone ad un ufficiale pubblico mentre adempie i doveri del suo ufficio, od a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da un mese a due anni.

tolto: Se il fatto e' commesso con armi, la reclusione e' da quattro a a trenta mesi; e se e' commesso da oltre cinque persone armate o da oltre dieci non armate, ed in seguito a concerto, la reclusione e' da tre ad otto anni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 179.

tolto: Se il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto se' stesso, od un prossimo congiunto, la pena e' diminuita di un sesto, e nel caso della prima parte del presente articolo alla reclusione puo' essere sostituito il confino non minore di sei mesi.aggiunto: Codice Penale-art. 182 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art182 · fonte del testo