Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, per disprezzo di uno dei culti legittimamente professati nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero fa violenza od oltraggio al ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse, e' punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.
tolto: Per ogni altro delitto piu' grave commesso contro il ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa di esse, la pena stabilita per tale delitto e' aumentata di un sesto.aggiunto: Codice Penale-art. 138 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art138 · fonte del testo
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