Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1862 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I trasporti militari dovranno essere eseguiti a prezzi ridotti, cioe':
tolto: Per i militari in corpo o staccati, ma provvisti di foglio di via, al terzo.
tolto: Per i cavalli, bagagli, oggetti militari e materiali da guerra, alla meta' delle tasse portate dalle tariffe.
tolto: Gli oggetti appartenenti al materiale da guerra, di cui non e' fatta espressa menzione nella classificazione delle merci, saranno pareggiati alle merci di seconda classe nei trasporti a piccola velocita'.aggiunto: Capitolato-art. 24 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-08-21;763~art24 · fonte del testo
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